Segreteria Affari Civili sita presso la Cittadella Giudiziaria, Torre “Nicola Giacumbi” viale Unità d’Italia, piano terra, stanza T06
Come introdotto dal “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
L’art. 6 del II capo “decreto giustizia” regolamenta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e consente ai coniugi, tramite la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, di poter raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
Difensore delegato di uno delle due parti
- Originale dell’accordo, corredato di scheda di sintesi, raggiunto dai coniugi, sottoscritto in ogni facciata dalle parti e dai difensori;
- Documento di riconoscimento in originale del depositante;
- Deve essere allegata la documentazione di cui alle linee guida Procura di Salerno in data 06.08.2015, pubblicate sul sito internet della Procura, ove si può estrarre e stampare anche il fac-simile della scheda di sintesi
Esente (rif.to Circolare ministeriale Prot. DAG 0111198.U del 29.07.2015 e nota integrativa prot. n. 120356.U del 21.06.2017)